Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui: come funziona e come richiederlo
L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, chiamato anche assegno di maternità dello Stato, è un aiuto a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS e trattato nell’articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Scopriamo insieme come funziona e come richiederlo.
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Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui: a chi è rivolto
L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui è rivolto alle seguenti categorie:
- alla madre, anche adottante;
- al padre, anche adottante;
- agli affidatari pre-adottivi;
- all’adottante non coniugato;
- al coniuge della madre adottante o dell’affidataria pre-adottiva;
- agli affidatari (non pre-adottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.
L’importo dell’assegno è viene rivalutato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e sui salari medi italiani, pubblicati ogni anno dall’istituto di ricerca. L’importo per il 2019 secondo dati non ancora ufficiali è di circa 340 euro al mese, ovvero 1700,00 euro annuali.
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Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui: requisiti
I requisiti per il diritto all’assegno di maternità di Stato, come specificato sul sito INPS sono la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea. Ai cittadini extracomunitari è richiesto il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Per la madre sono previsti inoltre i seguenti requisiti:
- se lavoratrice, deve avere almeno tre mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i nove mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione nazionale, affidamento preadottivo, oppure in Italia in caso di adozione internazionale;
- se ha lavorato almeno tre mesi e perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il lasso di tempo compreso tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, in caso di adozione o affidamento, non deve superare né il periodo delle prestazioni godute né i nove mesi;
- se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro, deve poter far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai nove mesi antecedenti al parto.
Per il padre sono previsti invece i seguenti requisiti:
- in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è affidatario preadottivo, in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affidamento preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante, nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se è padre adottante non coniugato, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
- se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della donna adottante o affidataria pre-adottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria pre-adottiva, al momento della domanda, sono necessari il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta, la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica, la potestà sul minore, il non affidamento del minore presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
In quest’ultimo caso non sono richiesti i requisiti dei tre mesi di contributi tra i 18 e i nove mesi precedenti e la perdita del diritto da non più di nove mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno deriva dalla madre o donna deceduta.
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui: quando e dove fare domanda
La domanda per l’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui deve obbligatoriamente essere presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
La domanda deve essere presentata alla sede INPS di competenza in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- servizio online dedicato;
- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.